Statuto del Caffè Filosofico di Crema

TITOLO  1    COSTITUZIONE E SCOPI

 

Art. 1.  È costituita con sede legale in Crema, via Indipendenza 6, la libera Associazione denominata “CAFFÈ FILOSOFICO CREMA” di seguito denominata Associazione. L’Associazione può variare la propria sede legale
senza dover modificare il presente Statuto. L’Associazione adotta il seguente segno distintivo:

 

Art. 2.  L’Associazione che si costituisce senza fini di lucro e indipendente da partiti politici, si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei soci. I contenuti e le strutture dell’Associazione sono democratici.

 

Art. 3.  L’Associazione si propone di tutelare e valorizzare la cultura nel suo complesso, in particolare quella filosofica, permettendone l’accesso a tutta la popolazione non in grado di avvicinarsi autonomamente a questo mondo e favorendo la conoscenza di nuovi autori emergenti organizzando manifestazioni pubbliche a sfondo culturale di vario genere, quali incontri di dibattito, incontri con scrittori, rappresentazioni teatrali e musicali, convegni, ed ogni altra iniziativa atta a favorire la diffusione della cultura (in particolare quella filosofica).

 

Art. 4.  Le adesioni sono volontarie. Possono appartenere alla Associazione persone fisiche e persone giuridiche. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale. L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l’espulsione nei casi e nei modi previsti dagli articoli successivi. Tutti i soci godono dell’elettorato attivo e passivo. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata con e.mail di recapito al Consiglio Direttivo il quale deciderà sull’accoglimento o il rigetto della ammissione dell’aspirante. La domanda di adesione a scopo associativo comporta la condivisione delle finalità istituzionali e l’impegno a prestare la propria opera a favore della associazione stessa. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi.

 

Art. 5.  La qualità di socio si perde:

per morte;

per morosità nel versamento della quota associativa trascorsi due mesi dal sollecito;

dietro presentazione di dimissioni scritte al Consiglio Direttivo con effetto immediato;

per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione, coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono una violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità di soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; contro questa decisione è ammessa la possibilità di contraddittorio verso l’Assemblea. I soci recedenti, dimissionari o esclusi o che comunque cessino di appartenere all’Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

 

Art. 6.  L’attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Le cariche sociali sono esercitate ad esclusivo titolo gratuito e sono elettive con votazione palese. Agli associati possono solo essere rimborsate dalla Associazione le spese vive effettivamente sostenute per attività prestata, previa documentazione, entro i limiti preventivamente stabiliti dal regolamento.

 

Art. 7.  Tutti i soci hanno diritto di:

prendere visione della copia integrale del presente Statuto e dell’eventuale regolamento della Associazione;

partecipare alle iniziative organizzate dalla Associazione;

poter prendere visione dei verbali relativi alle sedute del Consiglio Direttivo;

essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore della Associazione secondo i modi e i limiti stabiliti dal Regolamento;

recedere dalla appartenenza alla Associazione.

 

Art. 8.  Tutti i soci hanno il dovere di:

rispettare le clausole e le norme contenute nello Statuto e negli eventuali Regolamenti della Associazione;

prestare la loro opera a favore della Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito; il comportamento verso gli altri e all’esterno della Associazione deve essere improntato alla assoluta correttezza e buona fede;

tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale nella misura e secondo le modalità stabilite, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.

 

TITOLO 2    ORGANIZZAZIONE

 

Art. 9.  Sono organi sociali:

l’Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo del quale fanno parte il Presidente e il Vice Presidente;

il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 10.  L’Assemblea è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è costituita da tutti i soci con diritto di voto in regola con il pagamento della quota sociale. L’Assemblea è convocata dal Presidente o in caso di impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo, ed è presieduta dal Presidente dell’Assemblea designato dalla stessa:

almeno una volta all’anno entro il primo trimestre ai fini della approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

ogni qual volta il Consiglio Direttivo ritenga necessaria una convocazione;

su richiesta motivata di almeno il 10% degli associati.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione che deve avvenire non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione. L’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata, o telefax (o e.mail), almeno sei giorni prima, a tutti i soci. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della data, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, anche per quelle relative all’elezione per cariche sociali. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale.

 

Art. 11.  I compiti dell’Assemblea ordinaria sono i seguenti:

designazione del Presidente dell’Assemblea dei soci;

elezione e revoca dei tre membri del Collegio dei Probiviri;

discussione ed approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;

definizione del programma generale annuale di attività;

delibera, su proposta del Presidente, d’intesa con il Consiglio Direttivo, su ogni argomento regolamentare che attenga l’Associazione;

ratifica l’adozione di segni distintivi;

discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta.

 

Art. 12.  I compiti dell’Assemblea straordinaria sono i seguenti:

modifica dell’atto costitutivo e del presente Statuto;

scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno i ¾ dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ dei soci.

 

Art. 13.  Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Assemblea dei soci che ne determina anche il numero dei membri, tra i propri componenti; dura in carica tre anni e i singoli membri sono rieleggibili.

 

Art. 14.  Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno. La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio elegge fra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio delibera sulle scelte fondamentali della Associazione e adotta le iniziative necessarie per conseguire gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo assolve le funzioni di Consiglio di Amministrazione e potrà compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie al buon andamento economico e finanziario della Associazione.

 

Art. 15.  Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente della Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio in qualità di legale rappresentante.

Al Presidente spettano le funzioni:

convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle deliberazioni;

verifica il rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;

sottoscrive i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

Art. 16.  Il Vice Presidente sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente assumendone tutte le funzioni.

 

Art. 17.  Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri anche non soci, nominati dall’Assemblea dei soci, i quali nominano un Presidente in occasione della loro prima seduta. Dura in carica tre anni ed i singoli membri sono rieleggibili. Il Collegio svolge i compiti previsti dall’Art. 2403 C.C. Il Collegio, ove accerti gravi irregolarità nella gestione amministrativa della Associazione, deve riferirne immediatamente per iscritto al Consiglio Direttivo. Entro trenta giorni dal ricevimento di richieste scritte, il Collegio decide irritualmente, senza obbligo di formalità anche fiscali, ogni controversia dei soci tra loro o con l’Associazione, compresa quella di responsabilità contro gli amministratori, o gli altri organi associativi. Le decisioni del Collegio dei probiviri vengono prese sulla base dei principi del buon senso e dell’equità e sono definitive. Il Consiglio Direttivo e il Presidente possono chiedere preventivamente il parere del Collegio su determinate questioni di competenza dello stesso. Il Collegio riferisce i risultati della sua attività con apposita relazione almeno una volta all’anno all’Assemblea e al Consiglio Direttivo.

 

 

TITOLO  3   NORME GENERALI

 

Art. 18.  Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri dichiareranno decaduti i propri componenti assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo, questi potranno essere sostituiti per cooptazione. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile della Assemblea dei soci. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri i rimanenti dovranno convocare senza indugio l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

 

 

                       

 

TITOLO  4   AMMINISTRAZIONE

 

 

Art. 19.  L’esercizio finanziario sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare. Per ogni esercizio è predisposto un conto consuntivo contenente tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso e un conto preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. Entro il 30 aprile di ogni anno il conto consuntivo deve venire approvato con le maggioranze previste dal presente Statuto, dall’Assemblea dei soci convocata in sessione ordinaria. Nel bilancio devono comparire le seguenti voci relative al patrimonio della Associazione:

quote associative;

eventuali contribuzioni straordinarie;

ricavo netto di manifestazioni;

beni mobili e immobili acquistati a qualsiasi titolo per atto tra vivi o mortis causa ed eventuali rendite da essi derivati;

lasciti, donazioni ed elargizioni di qualsiasi natura da parte di associati, simpatizzanti (persone fisiche o giuridiche), Associazioni, Fondazioni, Comitati, Enti privati e pubblici;

fondi di riserva e accantonamento finché non erogati;

proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

testata di ogni pubblicazione, anche non periodica, realizzata dalla Associazione, purché regolarmente approvata ed ammessa dalla competente autorità;

rimborsi derivanti da convenzioni.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo.

 

 

TITOLO  5    SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE                                  

 

Art. 20.  Lo scioglimento della Associazione è deliberato  dalla Assemblea dei soci in sessione straordinaria con voto favorevole dei ¾ di tutti gli associati. Il patrimonio residuo va obbligatoriamente devoluto, dopo la liquidazione, ad altra organizzazione di volontariato.

 

 

TITOLO  6   RINVIO ALLE NORME VIGENTI

 

Art. 21.  Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia.